PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633).

      1. All'articolo 171, primo comma, alinea, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «a qualsiasi scopo e» sono soppresse e dopo le parole: «in qualsiasi forma» sono inserite le seguenti: «e a fini di lucro».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633).

      1. All'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Si procede a querela della persona offesa»;

          b) al comma 4, alinea, dopo le parole: «nel comma 1» sono inserite le seguenti: «, se accertati nell'ambito di attività produttive o commerciali,».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 173 della legge 22 aprile 1941, n. 633).

      1. All'articolo 173 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Ai fini dell'applicazione delle norme di cui alla presente sezione, i fini di lucro o di profitto sussistono quando il fatto è commesso con l'intenzione di ricavare un

 

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diretto profitto economico derivante dalla vendita in qualsiasi forma, o di ottenere un corrispettivo economico diretto, per effetto dell'accesso a contenuti o a seguito dell'abusiva distribuzione di materiali protetti ai sensi della presente legge».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633).

      1. All'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «Ferme le sanzioni penali applicabili,» sono sostituite dalle seguenti: «Ove il fatto non costituisca reato e nel caso di illecita concorrenza posta in essere per effetto dell'accesso a contenuti o a seguito dell'abusiva distribuzione di materiali protetti ai sensi della presente legge,».